Le imprese chiedono l’intervento del Governo: sono diventati insostenibili i costi per le materie prime. La denuncia partita dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) svela numeri esorbitanti e rallentamenti negli approvvigionamenti che stanno causando l’arresto di cantieri sia pubblici che privati.
Il prezzo dell’acciaio è salito del 130%, i polietileni del 40%, il rame del 17%, il petrolio del 34% ecc. L’incremento della domanda del settore delle costruzioni in Cina sarebbe alla base del rialzo del prezzo dell’acciaio su scala mondale, stando al rapporto dell’Ocse del 2020. Situazione che non può non essersi aggravata ancor di più a causa della pandemia.
Il rischio a cui si va incontro è quello di compromettere gli interventi previsti dal Recovery Plan. Inoltre, il Codice dei Contratti non dispone di meccanismi di revisione dei prezzi, per cui i contratti non risultano più sostenibili. L’ANCE ha dunque richiesto al Governo “un intervento normativo urgente attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti”.
La Ministra E. Mazzetti è tra i firmatari di un’interpellanza urgente rivolta al Ministero delle Infrastrutture che prevede la messa in campo di un sistema di compensazione urgente e straordinario, nello specifico un decreto che trimestralmente tenga conto delle variazioni percentuali tra il 2021 e i prezzi medi del 2020.
Si propone di:“introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021, attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti, da applicarsi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma”.
I primi disagi erano stati avvertiti già dallo scorso ottobre, si è verificato un importante aumento della domanda a cui non ha fatto riscontro una sufficiente offerta, complice dell’aumento della richiesta nel corso di quest’anno è senz’altro anche il Suberbonus.
Il settore dell’edilizia non è il solo coinvolto, anche il settore ceramico, il settore automobilistico, il settore dei trasporti marittimi ecc. hanno subito il rincaro delle materie prime, con un incremento della competitività fra le imprese. Tuttavia, non si tratterebbe di una contingenza del mercato italiano, ma di un fenomeno che sta compromettendo il mercato internazionale.
Quello che ci si aspetta dal futuro, a meno di interventi tempestivi, non pare essere una tendenza al ribasso, al contrario il prezzo di alcuni prodotti potrebbe addirittura continuare a salire.
La bozza di decreto semplificazioni datata 21 maggio, provvedimento per l’attuazione del PNRR,all'articolo 17, prevede specifiche misure per: le fonti rinnovabili, efficientamento energetico e Superbonus. Più nel dettaglio trattano la semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici cambia alcuni dettami per la fruizione delle rispettive agevolazioni.
Per il Superbonus, seppur non esplicitando la tanto agoniata proroga al 2023, il provvedimento dispone novità che semplificano l’accesso al Superbonus del 110% di cui al decreto Rilancio, cancellando alcuni requisiti per la fruizione dell’agevolazione e disponendo uno snellimento nella documentazione tecnica da produrre.
Una delle principali novità introdotte dal decreto semplificazioni spetta alla eliminazione del vincolo della disponibilità dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale per gli edifici unifamiliari. È, difatti, prevista nel testo della bozza in commento l’abrogazione all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 comma 1, lettera c). E precisamente la frase che individuava un requisito fondamentale "che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno". La frase virgolettata e soppressa fa venir meno la richiesta dei requisiti per poter fruire della disciplina Superbonus:
- dell’indipendenza funzionale;
- della disponibilità di accessi autonomi all’esterno.
È disposta la possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata per la sostituzione di “qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento”, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Fra le novità è disposto per gli immobili della categoria catastale D/2, l’ampliamento della categoria dei beneficiari in cui entrano a far parte i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, in cui rientrano anche tutti quegli edifici utilizzabili nel settore turistico, quali: alberghi, agriturismi, bed and breakfast e simili.
Ma la modifica più importante riguarda la sostituzione integrale del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche interpretative). Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede:
"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento."
Ciò significa che tutti gli interventi che accedono al superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Si lavora per la stabilizzazione fino al 2024 anche su edifici con irregolarità lievi
Il Decreto Agosto, su cui il Governo sta lavorando in questi giorni, potrebbe modificare quanto previsto per il Superbonus 110%, anche in collaborazione con le associazioni di categoria coinvolte nel dibattito, avendo ben in mente le disponibilità finanziarie. Tra gli obiettivi del Governo vi è infatti quello di ampliare il superbonus anche ad altre tipologie di immobili, dal settore produttivo agli alberghi, ma devono esserci le risorse.
Nel frattempo, grazie al Recovery Fund il Superbonus 110% verrà stabilizzato fino al 2024 e con in programma alcune modifiche, come spiegato dal Senatore M5S, Gianni Pietro Girotto. L’idea è stata ventilata anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, durante un’audizione sul Recovery Fund e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha parlato di un’estensione “anche oltre il 2021”.
Un’ ulteriore modifica riguarda la possibilità di realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità urbanistiche nei propri appartamenti; tali irregolarità non devono però riguardare le parti comuni. L’Agenzia delle Entrate ha già fornito una consulenza giuridica sull’argomento spiegando che gli interventi “leggermente abusivi” e quelli realizzati sugli immobili non ancora condonati possono ottenere i bonus fiscali. L’approvazione di un emendamento su questa materia potrebbe quindi mettere al riparo da dubbi e contenziosi.
Una grossa questione è quella relativa all’ingresso indipendente: “Stiamo cercando di definire la miglior e più completa formula che classifichi cosa significa accesso autonomo”, ha spiegato il Senatore, così da non escludere una serie di casistiche particolari che a buon senso avrebbero diritto al Superbonus110%. L’obiettivo è rendere la norma più omnicomprensiva possibile, senza tagliare fuori una serie di casistiche. La normativa ha fornito la definizione di “edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” per includere espressamente nel Superbonus 110% le villette a schiera, ma gli operatori del settore hanno sottolineato che alcune tipologie di abitazioni, con accessi non indipendenti o dall’interno di complessi residenziali, rischierebbero l’esclusione.
Inoltre, in presenza di un unico proprietario di un edificio con più unità immobiliari, l’obiettivo del Governo è intervenire decidendo su quante unità immobiliari permettere l’utilizzo del Superbonus.
Infine il Senatore ha spiegato che la questione degli ampliamenti impianti fotovoltaici già esistenti e relativi sistemi di accumulo: al momento, il comma 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (Legge 77/2020) prevede che, per ottenere il Superbonus su un sistema di accumulo, è necessario installarlo contestualmente all’impianto fotovoltaico. È stato quindi aperto un confronto con Enea e Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di consentire l’accesso anche per impianti già costruiti se presente la copertura finanziaria con i fondi UE.
Quindi, ad oggi, l’installazione di un sistema di accumulo collegato a impianti preesistenti non dà diritto alla detrazione del 110%.
Dal Bonus verde al Superbonus, una sistesi delle detrazioni fiscali utilizzabili per rinnovare le abitazioni
Nel 2020 sarà possibile ristrutturare la propria abitazione in maniera globale risparmiando. I contribuenti che decidono di ristrutturare la casa possono usufruire di una serie di agevolazioni fiscali che vanno dagli interventi di sostituzione degli infissi, all'impianto di riscaldamento, dal condizionatore all'isolamento delle facciate.
Oltre a dare una mano alle famiglie alle prese con tali interventi, i bonus legati alla casa permettaranno al settore edile di rialzarsi dopo lo stallo provocato dal lockdown. Secondo l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) un euro investito nel settore dell'edilizia genera una ricaduta positiva di 3,4 euro sul sistema economico ripartita tra settore delle costruzioni e settori collegati.
La detrazione fiscale più consistente è rappresentata dal Superbonus 110%, misura contenuta nel DL Rilancio. Il decreto, infatti, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Ma oltre al Superbonus, la mappa delle agevolazioni alle quali è possibile accedere offre numerose possibilità a partire dal bonus ristrutturazioni, il più conosciuto in edilizia. Anche per il 2020 sarà possibile detrarre dalla tassazione Irpef la metà delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro.
L'atro bonus orami frequentemente utilizzato è l'Ecobonus per la riqualificazione energetica che prevede una detrazione fiscale del 65% o del 50% in funzione dell'intervento di efficientamento energetico realizzato.
Nel 2019, con la legge finanziaria, il legislatore ha poi introdotto un ulteriore bonus per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti presenti nelle zone A e B del territorio comunale, consistente nella detrazione da Irpef o Ires del 90% delle spese sostenute senza limiti di spesa.
Valido per l’anno 2020 anche il bonus verde, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, consistente nella detrazione Inrpef, estesa anche alle parti comuni condominiali, del 36% sulle spese sostenute dal contribuente in merito alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, realizzazione di coperture a verde nonché di giardini pensili.
L'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 ha spinto il legislatore ad ampliare notevolmente le detrazioni già esistenti (ecobonus e sismabonus). Inoltre è stata introdotta la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore che potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta o cederlo alle banche o ad altri soggetti.
È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico il decreto ministeriale, firmato dal Ministro Stefano Patuanelli il 3 agosto scorso, che definisce le modalità di trasmissione agli organi competenti, tra cui Enea, dell’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che godono del superbonus 110%. Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dai commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni.
“Con questo provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato” si legge nella nota del Ministero.
Il Decreto Asseverazioni definisce nel dettaglio i contenuti dell'asseverazione tecnica e fornisce due modelli di asseverazione utilizzabili per l'asseverazione:
- dello stato finale;
- dello stato di avanzamento.
Entrando nel dettaglio, l'asseverazione tecnica dovrà contenere:
- il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):
- il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che il tecnico che ha redatto l'asseverazione possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione;
- la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di assicurazioni infedeli;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
All'asseverazione tecnica dovrà essere allegata:
- una copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione;
- copia del documento di riconoscimento.
Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.
Considerando che la cessione del credito, come previsto al comma 1-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, può avvenire per stato di avanzamento e a fine lavori, il Decreto Asseverazioni ha previsto due modelli di asseverazione tecnica:
- secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.